Ormai sono diventate parte integrante dell’arredo urbano, aziendale e domestico. Nate del 1942 grazie all’ingegnere tedesco Brusch, le videocamere ci riprendono in ogni nostro spostamento, alcune addirittura si attivano al nostro movimento, altre ci seguono... insomma sono in simbiosi con noi.
Cosa accade però se un'azienda decide di installare le videocamere di sorveglianza nella propria sede? Come possono coesistere videosorveglianza e privacy?
Qualsiasi strumento che abbia a che fare con il trattamento dei dati di una persona fisica, in questo caso la sua immagine, è soggetto alla normativa privacy per tutelare gli interessi, i diritti e la libertà dei lavoratori.
A tal proposito, in riferimento alle videocamere installate nel luogo di lavoro, la giurisprudenza si è mossa con lo statuto del lavoratori art. 4 legge n. 300/1970, successivamente il codice per la protezione dei dati personali Decreto Legislativo del 20 giugno 2003 n. 196. Lo stesso GDPR, regolamento UE 2016/679, con il Decreto Legislativo n. 101/2018 adegua il Codice della Privacy (D.lgs. N. 196/2003) al regolamento comunitario.
Prima di elencare quali siano i passi da seguire per poter installare sistemi di videosorveglianza, visto il nuovo regolamento UE 2016/679, parliamo di legittimo interesse del datore di lavoro. È considerata lecita l’installazione di videocamere come deterrente per prevenire furti, violazioni, intrusioni ecc.. Diversamente, il sistema di videosorveglianza non può essere utilizzato per controllare il personale dipendente.
Ad esempio, le apparecchiature non dovranno essere puntate direttamente sulla postazione di lavoro, o comunque essere installate in una posizione tale da riprendere costantemente il dipendente, ma solo nelle zone di passaggio. Addirittura alcuni ispettorati del lavoro, nel dare l’autorizzazione, prescrivono che le telecamere non possano essere messe nelle aree di ristoro.
Il legittimo interesse del datore di lavoro non deve andare contro i diritti e le libertà dei lavoratori.
Chiariamo una cosa, nel caso in cui le telecamere non riprendano dipendenti, non è necessario sottoscrivere un accordo sindacale o con la DPL. Ad esempio, se si riprendo il retro dell’azienda dove l’accesso non è consentito al personale, non vi è un trattamento.
Il non rispetto dei punti indicati comporta in primis una responsabilità penale del datore di lavoro con sanzioni sono molto salate.
Questa procedura così delicata, ma non tanto complessa, è nata proprio per tutelare la riservatezza dei lavoratori e per evitare la violazione della privacy.
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