Nella tua azienda c'è un sistema di videosorveglianza, ma ti sei mai posto il dubbio: sarà a norma? La questione è molto delicata: i provvedimenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali, contemplano anche i sempre più diffusi e discussi sistemi di videosorveglianza.
Con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, dovresti verificare che i dati che raccogli siano effettivamente trattati nel rispetto della legge, altrimenti rischi sanzioni pesantissime.
Basandosi sui vari provvedimenti del Garante per la Privacy, perché un sistema di videosorveglianza sia a norma, deve rispettare i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. Vediamo su quali punti privacy e videosorveglianza devono convergere.
- Liceità: il principio permette la registrazione delle immagini se sono necessarie ad obblighi di legge o per tutelare un legittimo interesse.
- Necessità: secondo questo principio le riprese devono limitarsi solamente a ciò che è necessario per raggiungere gli scopi prefissati.
- Proporzionalità: secondo questo principio, gli impianti di videosorveglianza vanno impiegati solo in luoghi dove è realmente necessario, limitando le riprese alle sole aree interessate escludendo la visuale su quelle circostanti.
- Finalità: gli scopi della videosorveglianza devono essere espliciti e legittimi, e limitati alle finalità di pertinenza del titolare dei dati.
La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, quando eseguita a scopo di tutela di persone e beni da possibili aggressioni, furti, rapine, vandalismi, prevenzione di incendi o sicurezza del lavoro.
Per quanto riguarda gli ambienti lavorativi, però, la videosorveglianza NON può essere usata per il controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti.
Conservazione delle Immagini
Per quanto riguarda la conservazione delle immagini, questa deve essere temporanea e legata al raggiungimento degli scopi prefissi (per esempio disincentivare le intrusioni dei ladri).
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo massimo di 24 ore successive alla loro acquisizione, tranne per particolari esigenze legate per esempio a indagini di polizia o richieste giudiziarie.
Banche
Per particolari attività considerate rischiose (per esempio gli istituti di credito), sono pervisti tempi di conservazione più lunghi ma che non devono comunque superare i 7 giorni.
Eventuali variazioni dei tempi di conservazione devono essere in ogni caso sottoposti all’approvazione da parte del Garante della Privacy. Anche in questo caso valgono le eccezioni legate alle esigenze di polizia. Le banche sono obiettivi sensibili rispetto a reati come le rapine e la necessità di registrare entrate e uscite è indiscutibile. Ovviamente ciò comporta che anche i normali clienti vengano registrati ed è qui che deve essere garantita la tutela.
Le persone che si trovano a passare o sostare in aeree videosorvegliate, devono esserne informate tramite appositi cartelli ben visibili.
Luoghi Pubblici
Diversa la questione della registrazione di immagini in luoghi pubblici, dove telecamere installate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non hanno necessità di essere segnalate.
Il Consenso Scritto
Contrariamente ai soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali derivanti da videosorveglianza solo se viene raccolto preventivamente il consenso dall'interessato, oppure in presenza del principio di liceità che va a sostituirsi al consenso.
Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto.
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti del Garante espone i trasgressori a sanzioni amministrative e\o penali.